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In data odierna è stata pubblicata l’ordinanza che disciplina l’accensione degli articoli pirotecnici, con le relative limitazioni e divieti dal 21 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021.
Eccola in dettaglio:
È fatto divieto di utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a 150 metri da: ospedali, case di cura, case di riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d’affezione (canili, etc). È vietato inoltre utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, sterpaglie e depositi di legname, nonché in occasione e nei pressi di manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche.
Autorizza nei limiti del provvedimento: per i restanti luoghi e per il periodo indicato dal 21.12.2020 al 07.01.2021, sempre nel rispetto delle prescrizioni e delle minime distanze di sicurezza indicate sulle etichette presenti sui manufatti esplodenti, l’uso degli articoli pirotecnici, nelle fasce orarie di rispetto che vanno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di ogni giorno, fatta eccezione per la notte che va dal 31 dicembre 2020 a 1 gennaio 2021 e della notte che va dal 06.01.2021 al 07.01.2021, in cui gli orari si protraggono sino alle ore 03:00.
Nell’ordinanza si fa inoltre raccomandazione:
– di procedere all’acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico.
– di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nel luoghi frequentati.
– di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi.



