- Monumento ai donatori di sangue, il concorso di idee lo vince la scuola Don Milani
- ASD Yeswork, grande pubblico alla festa conclusiva della stagione
- Yoga Day, si celebra anche a Chioggia con un evento gratuito ai Bagni Lungomare
- Chioggia, rubate 6 bici del Bike sharing. Il Sindaco Armelao: “E’ inaccettabile, si tratta di un danno alla collettività”
- Volley, Montanariello (PD): “Complimenti a Giorgia Nordio, orgoglio sportivo di Chioggia”
- Canoa, nazionali a Roma: Argento nel K2 per Boscolo Forcola Luca e Scorcia Alberto
- Ilaria Menon convocata in nazionale di Beach Volley
- Volley, Giorgia Nordio vince il campionato con l’Alte Fratte e vola in A2
- Il Colore dell’Anima presenta il brand “Color Defence Pro”
- Calcio a 5 Under 21, Gianluca Varisco Campione d’Italia con la X Martiri di Ferrara
Coronavirus, ecco il testo del Decreto Ministeriale del 29.02.2020

Sul sito del Comune di Chioggia e sulla pagina Facebook sono stati anticipati i contenuti del Decreto Ministeriale del 29.02.2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A questo link la versione completa.
ECCO IN SINTESI LE DISPOSIZIONE DEL DECRETO
Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.(….) È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
-sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
-mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
-sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
-sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario;
-apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
-limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
-limitazione dell’accesso deivisitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
-sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
-la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Su tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti misure di prevenzione:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.